Opzione donna 2023: i chiarimenti e le istruzioni dell’INPS
ma nessuna novità, al momento, sul ripristino dei vecchi requisiti
A distanza di oltre due mesi dall’entrata in vigore della nuova norma (art.1, comma 292, della legge 29.12.2023, n. 1979), INPS ha finalmente pubblicato la circolare che reca alcuni chiarimenti e detta le istruzioni operative per l’accesso a “opzione donna” (circolare n. 25 del 6.03.2023, qui allegata).
Rispetto ai requisiti previsti fino al 2022 (35 anni servizio e 59 anni d’età, 60 per le lavoratrici autonome), la legge di bilancio ha introdotto alcune importanti modifiche, ma di carattere fortemente peggiorativo.
I requisiti di servizio da maturare entro l’anno in corso saranno sempre i 35 anni, ma si uscirà solo con 60 anni d’età e a condizione di rientrare in una delle seguenti categorie, uguali a quelle dell’APE Sociale: caregiver da almeno 6 mesi (il caregiver è un familiare che si prende cura, assiste e supporta il proprio caro, generalmente anziano, nei momenti di malattia e di difficoltà); riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%; donne licenziate o lavoratrici dipendenti da imprese per le quali è stato avviato un tavolo di crisi (per quest’ultima categoria, il requisito è sempre ridotto a 58 anni).
Dunque, rispetto a quelli precedenti, sale di un anno il requisito d’età anagrafica per l’accesso a opzione donna (da 59 a 60 anni), che si riduce a 58 anni con due figli e a 59 con 1 figlio, ma in generale si restringe la platea delle donne potenziali utilizzatrici, limitate solo alle categorie precedentemente richiamate. E invece nessuna modifica è stata introdotta per quanto riguarda il calcolo dell’assegno pensionistico, in quanto è stato riconfermato il ricalcolo interamente contributivo per la determinazione dell’importo della pensione, che continuerà così produrre le ben note penalizzazioni (fino al 30%).
Le condizioni di cui sopra, in merito alle quali INPS con la sua circolare fornisce importanti chiarimenti ai quali rinviamo, devono comunque sussistere alla data di presentazione della domanda e non sono oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.
Per quanto attiene alla decorrenza effettiva della pensione, INPS chiarisce che si applica una finestra mobile di 12 mesi per le ex dipendenti e 18 mesi per le ex lavoratrici autonome; invece, per le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM, rispettivamente, dal 1° settembre e dal 1° novembre 2023.
Circa la presentazione delle domande di “opzione donna”, come anticipato da INPS con il messaggio n. 467 del 1° febbraio 2023, è già attiva sul sito dell’Istituto la procedura on line per la presentazione della domanda e della relativa documentazione da allegare, che è accessibile tramite SPID (livello 2), CNS (Carta Nazionale Servizi) e CIE (Carta Identità Elettronica).
Canali alternativi possono essere i Patronati o il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento).
Nel dar conto dei contenuti della circolare INPS, non possiamo però esimerci dal segnalare come, nonostante gli impegni presi dalla Ministra Calderone con le Parti sociali, il Consiglio dei Ministri non si sia ancora pronunciato in merito al ripristino dei vecchi requisiti di opzione donna, fortemente sollecitato da CSE e più in generale da tutto il tavolo sindacale, tenuto conto che i nuovi requisiti introdotti dalla legge di bilancio 2023 limitano ulteriormente e pesantemente la platea, di per sé già esigua per via del ricalcolo interamente contributivo, delle lavoratrici potenziali fruitrici.
La nostra Confederazione non ha condiviso in alcun modo le condizioni più restrittive varate con la legge di bilancio 2023 per “opzione donna”, che vanno a penalizzare le lavoratrici già comunque penalizzate per le storiche e ben note differenze di genere, e lo ha detto con chiarezza alla Ministra nel corso dell’incontro con le Parti sociali del 15 febbraio u.s., chiedendone da subito la modifica.
Ad avviso di CSE, vanno integralmente ripristinati, e resi strutturali, i requisiti in essere sino al 2022 per l’accesso a “opzione donna” (35 anni di servizio e 58 anni di età, anche per le lavoratrici autonome), senza ulteriori vincoli, ivi compreso il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico oggi previsto e che sino ad oggi ne ha limitato fortemente l’accesso. E occorre, al contempo, assicurare condizioni di accesso alla pensione più favorevoli alle lavoratrici madri con i dodici mesi di anticipo per ogni figlio o, in alternativa, attraverso un ricalcolo più favorevole dell’assegno pensionistico.
A solo qualche giorno di distanza dalla celebrazione della festa dell’8 marzo, ribadiamo con forza la nostra convinzione sulla necessità che il Governo, in via anticipata rispetto agli sviluppi e agli esiti del confronto in atto con le Parti sociali e che dovrebbe traguardare la nuova riforma pensionistica con una maggiore flessibilità in uscita, agisca rapidamente per ripristinare il prima possibile condizioni di maggiore accesso e più larga praticabilità a “opzione donna”.
C’era stato su questo un impegno preciso della Ministra Calderone, che si era dichiarata molto sensibile sul tema, pensiamo sia davvero il momento di tenervi fede.
Siamo anche un po’ preoccupati perché il tavolo di confronto – avviato a gennaio u.s. al Ministero del Lavoro con le Parti sociali sul tema delle modifiche della Fornero con l’ambizioso obiettivo di una riforma condivisa che traguardi il suo superamento attraverso l’introduzione strutturale di maggiore flessibilità in uscita – sembra vivere attualmente un momento di stallo.
L’ultima riunione si è tenuta il 15 febbraio u.s. alla presenza del Sottosegretario delegato on. Durigon (CSE ne ha riferito nel Notiziario n. 5), poi più nulla, e non ci risulta al momento essere stata fissata alcuna nuova riunione. Eppure si era convenuto sulla necessità di affrettare i tempi per arrivare con proposte auspicabilmente condivise in vista della presentazione del Documento di Economia e Finanza (DEF).
Coordinamento Nazionale CSE FLP pensionati