L’adeguamento delle pensioni del personale cessato dal servizio nel 2022/2024 a seguito rinnovo CCNL.
Le regole e i tempi, prevedibilmente lunghi
In queste settimane sono pervenuti da parte di ex dipendenti di Amministrazioni delle Funzioni Centrali e di altri comparti, posti in quiescenza nel triennio 2022-2024, numerosi quesiti in ordine all’adeguamento del trattamento pensionistico a seguito del rinnovo del CCNL 2022-2024 e sui tempi di corresponsione degli arretrati maturati.
A tal proposito, precisiamo subito che tutti coloro che sono andati in pensione nel periodo di riferimento del CCNL, e in questo caso nel triennio 2022-2024, hanno diritto al ricalcolo dell’assegno pensionistico in ragione degli incrementi stipendiali fissati dal nuovo CCNL. Ne ha stabilito il principio in via generale la sentenza della Corte di Cassazione n. 29.906 del 25.10.2021, affermando che “il lavoratore ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data di stipulazione”. Dunque, in base a questa sentenza, per escludere un pensionato pubblico o privato dall’adeguamento dell’assegno a seguito dei rinnovi contrattuali, i CCNL debbono esplicitamente prevedere che i rinnovi si applichino retroattivamente solo al personale ancora in servizio.
Non è il caso, ovviamente, dei pensionati ex dipendenti pubblici, i cui contratti collettivi prevedono da tempo il ricalcolo dell’assegno pensionistico in ragione degli incrementi stipendiali stabiliti per il triennio.
Con riferimento al CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 27.01.2025, l’art. 31, comma 2, dispone che i benefici economici derivanti dagli incrementi degli stipendi tabellari “sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti e le norme vigenti… nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro”. Dunque, la norma del CCNL prevede espressamente, per tutti gli ex dipendenti collocati in pensione nel triennio di riferimento del CCNL, l’adeguamento dell’assegno pensionistico agli incrementi stipendiali, mentre per quanto riguarda il TFS (c.d. “liquidazione”) il ricalcolo riguarderà solo il periodo ricompreso dal primo giorno del triennio fino al giorno del pensionamento.
Il pensionato ha anche diritto a percepire gli arretrati relativi al ricalcolo pensionistico ma solo dal 1.1.2024, in quanto gli anni 2022 e 2023 sono stati coperti dell’IVC. Con questa particolarità, però: a percepire gli arretrati dovrebbero essere solo quelli andati in pensione da settembre 2024, in quanto per quelli andati in pensione sino al 31.08.2024, l’acconto percepito a dicembre 2023 sarebbe superiore agli arretrati maturati.
Rimane da dire solo sui tempi di adeguamento delle pensioni e di corresponsione degli eventuali arretrati, operazioni entrambe effettuate dall’INPS sulla base dei dati aggiornati forniti dalle AA.PP. di ex appartenenza, che vi provvedono molto tardi: ci sono sempre voluti degli anni, si spera che da oggi i tempi siano più ridotti.
Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati
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