Ancora una discriminazione per alcune categorie del Pubblico Impiego
Esclusi dalla defiscalizzazione del bonus Maroni i lavoratori ex casse INPDAP
Ancora una vicenda di discriminazione nei confronti di lavoratori del P.I., che riteniamo di dover denunciare. Riguarda l’incentivo fiscale introdotto quest’anno dalla legge di bilancio in ordine al c.d. “bonus Maroni”.
Il “bonus” in argomento, offre uno sgravio contributivo ai lavoratori che, pur maturando i requisiti per andare in pensione, decidono di restare al lavoro, e prende il nome dall’allora Ministro del Lavoro, Roberto Maroni, che lo introdusse per la prima volta nel 2004 e rimasto poi in vigore fino al 2007.
Più recentemente, il “Bonus” è stato reintrodotto con la legge di bilancio 2023 e destinato a quanti, lavoratori pubblici e privati, avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata con “quota 103”, avessero deciso di rimanere al lavoro con un benefit di uno sgravio contributivo pari al 9,19 %, riversato interamente in busta paga nello stipendio netto del lavoratore. Tale misura è stata poi confermata anche per l’anno 2024 nella legge di bilancio.
La legge di bilancio 2025 (Legge 30.12.2024 n. 207), all’art. 1 comma 161, ha confermato anche per l’anno in corso il predetto “bonus”, ma con due importanti novità:
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l’estensione, in aggiunta ai lavoratori che hanno maturato in corso di 2025 i requisiti per “quota 103”, anche a quelli che avessero maturato entro il 31.12.2025 i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne);
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la defiscalizzazione dell’intero sgravio contributivo, e dunque delle somme relative al 9,19% riversato interamente in busta paga, con conseguente esclusione delle stesse dalla base imponibile delle imposte sui redditi, come espressamente previsto dal richiamo, all’interno del opra richiamato comma, all’art. 51, comma 2, let i-bis, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), norma che dispone che, a non formare reddito, concorrano “le quote di contribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa”.
Vengono così esclusi dal beneficio della defiscalizzazione del “bonus Maroni” tutti i lavoratori pubblici iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO, e dunque quelli delle ex casse CPDEL (Enti Locali), CPS (Sanitari), CPI (insegnanti asilo e scuole elementari parificate) e CPUG (Uff. Giudiziari), ivi comprese anche le casse ex Ipost e ex Ferrovie dello Stato.
Una ingiusta ed inaccettabile discriminazione di cui c’è peraltro traccia anche negli stessi atti parlamentari (Dossier A.S. 1330, pg. 211), laddove viene richiamata l’esclusione dal beneficio “degli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS” cui segue una precisa sollecitazione al legislatore a “chiarire” se la defiscalizzazione riguardi anche “gli iscritti a tale forma”. Sollecitazione che però il legislatore ha purtroppo lasciato cadere nel vuoto.
A nostro giudizio, questa ingiusta penalizzazione dei lavoratori pubblici delle categorie sopra richiamate va senza alcun dubbio sanata, e anche rapidamente. Per questo, lavoreremo nelle giuste sedi per traguardare questo obiettivo, atteso che all’attenzione delle Camere ci sono attualmente due provvedimenti legislativi in itinere che potrebbero costituire un utile strumento al riguardo: la conversione in legge del DL 14.03.2025, n. 25, il primo, e l’esame del DDL Zangrillo su sviluppo delle carriere dirigenziali e valutazione performance nelle PP.AA., il secondo.
Vi terremo informati sugli sviluppi di questa nostra iniziativa.
Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati
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