Attiva la procedura online per i pensionamenti “quota 103”
Servono 41 anni di servizio e 62 anni d’età, con tetto pari a cinque volte il minimo
ma si può anche restare al lavoro con un aumento di circa il 10% in busta paga
Con msg n. 754 del 21 febbraio 2023, a distanza di quasi due mesi dall’entrata in vigore della legge 29.12.2023,
n. 197 (legge di bilancio) che l’ha introdotta con l’art. 1, commi 283 e 284, INPS ha reso noto che è finalmente operativa la procedura per la presentazione delle domande telematiche per l’accesso alla pensione con la c.d. “quota 103”, nelle more dell’emanazione imminente di apposita circolare con ulteriori istruzioni al riguardo.
Come noto, e ancora una volta al fine di limitare i danni derivanti dall’applicazione a regime delle rigide previsioni della Fornero (67 anni per anzianità o 42 anni – 41 per le donne – e 10 mesi in via anticipata), la c.d. “quota 103” – che la legge tecnicamente connota come “pensione anticipata flessibile“ e che va a prendere il posto della c.d. “quota 102”, che comunque rimane esigibile per chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2022) – nelle more della auspicata riforma previdenziale che dovrà introdurre una maggiore flessibilità in uscita rispetto alla quale è già partito il confronto tra Governo e Parti sociali (vds. Notiziari diffusi dalla Confederazione CSE che fa parte del tavolo sindacale), offre una opzione in più, consentendo di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età (62 + 41= 103), e dunque senza penalizzazioni rispetto al maturato previdenziale.
Per quanto attiene alle uscite dal lavoro, è prevista una finestra mobile di tre mesi per i lavoratori privati che maturano i requisiti nel 2023 e di sei mesi invece per i lavoratori pubblici (per chi invece avesse già maturato i requisiti entro il 2022, le finestre mobili decorreranno rispettivamente dal 1° aprile e dal 1° agosto 2023).
Per accedervi, i dipendenti pubblici interessati sono tenuti a presentare la domanda di pensionamento alla propria Amministrazione con un preavviso di sei mesi.
A proposito di “quota 103”, è comunque utile ricordare alle lavoratrici e ai lavoratori interessati:
- per quanto attiene all’assegno pensionistico, è previsto un tetto dell’assegno pari a 5 volte il trattamento minimo (circa 2.650 € circa lordi al mese) da applicarsi sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni), il che comporterà, per il periodo di pensione precedente ai 67 anni, una decurtazione dell’assegno;
- per quanti maturassero i requisiti per “quota 103” e decidessero invece di non usufruirne restando così al lavoro, è prevista la possibilità di chiedere al proprio datore di lavoro che non vengano più pagati i contributi in conto lavoratore all’Ente previdenziale e che vengano viceversa direttamente accreditati in busta paga, aumentandone così l’importo circa di un 10%.
Questi i canali per la presentazione on line delle domande per l’uscita dal lavoro con “quota 103”:
- dal sito web dell’INPS (inps.it) autenticandosi con SPID di secondo livello, CNS o Carta di identità elettronica, seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- utilizzando i servizi telematici degli Istituti di Patronato;
- chiamando il Contact Center al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento).