D.L. “Aiuti Bis” convertito in legge.

Le proroghe del lavoro agile al 31.12.2022 per i lavoratori fragili e per i genitori del solo settore privato con figli under 14.

 Il Decreto Legge 9.08.2022, n. 115, c.d. “aiuti-bis, che reca “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali ed industriali” tutte finalizzate a contrastare gli effetti della crisi economica in atto per famiglie e imprese con un impegno di spesa di circa 17 mld di euro, è stato convertito con modificazioni dal Parlamento nella Legge 21 settembre 2022, n. 142, che è stata pubblicata nella G.U. n. 221 del 21.09.2022 ed è già in vigore da quella data.

Diverse le misure contenute nel predetto provvedimento, tra le quali si devono segnalare:

  • il taglio del cuneo fiscale dell’1,2% per i dipendenti con reddito fino a 35mila euro nelle retribuzioni del secondo semestre 2022 inclusa la tredicesima (art. 20), che porterà qualche euro in più nelle loro busta paga;
  • l’incremento dello 0,2% dell’assegno pensionistico in godimento a tutti i pensionati come conguaglio della perequazione 2021 che verrà attribuito con i cedolini di novembre p.v. e la rivalutazione, a partire da ottobre p.v., degli assegni pensionistici in misura pari al 2% (tredicesima compresa) di quella che verrà riconosciuta nel 2023 sulla base del tasso di inflazione 2022 (ultimo dato ISTAT di agosto u.s.: 8,4% su base annua), che riguarderà però una platea limitata a solo coloro che hanno redditi 2021 fino a 35mila euro annui, e dunque con pensioni di imponibile mensile fino a 2.692 euro (art. 21);
  • il rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1) e il rifinanziamento del Fondo per “bonus trasporti” (art. 27);
  • l’estensione ad ulteriori categorie di lavoratori (in primis, percettori del Reddito di Cittadinanza e NASPI) del “bonus 200 €” previsto dal primo “decreto aiuti”, connotato come indennità una tantum, già percepita a luglio dai pensionati e da gran parte dei lavoratori dipendenti (art. 22);
  • la sospensione fino al 30 giugno 2023 della possibilità da parte delle aziende erogatrici delle modifiche unilaterali in aumento dei prezzi di energia elettrica e gas, e il riconoscimento di inefficacia dei preavvisi inviati prima dell’entrata in vigore del D.L. 115 (art. 3);
  • le proroghe degli sconti su benzinae bollette e anche tutta una serie di misure a favore delle imprese, in particolare di quelle che stanno subendo contraccolpi negativi a causa della siccità.

 

La legge di conversione, all’art. 23-bis, ha introdotto inoltre alcune proroghe al 31 dicembre p.v. in materia di lavoro agile.

 In primo luogo, viene prorogato a tutto il 2022 il ricorso alla prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili sia pubblici che privati, scelta questa che nasce dalla forte iniziativa posta in essere da tempo da FLP (Notiziario n. 21 del 13.07.2022) nel silenzio assordante delle altre sigle sindacali, e che abbiamo poi reso ancor più stringente in sede parlamentare dopo il forzato rientro in presenza dei lavoratori fragili dal 1 agosto u.s. (a tal proposito, ricordiamo che sono considerati “fragili” quei lavoratori riconosciuti disabili con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 o in possesso di certificazione rilasciata dall’ASL competente attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di  terapie salvavita).

In secondo luogo, viene prorogato al 31.12.2022 il ricorso al lavoro agile sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati che, in base al giudizio dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o della situazione di maggiore rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o dalla coesistenza di più patologie diverse in uno stesso individuo (“comorbilità”).

In terzo luogo, la legge di conversione reca anche la proroga a tutto il 2022 del ricorso alla prestazione lavorativa in modalità agile, nel caso sia compatibile con le mansioni esercitate, per i genitori lavoratori del solo settore privato che abbiano un figlio minore di anni 14, a condizione però che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione/cessazione dell’attività lavorativa o un non lavoratore. A tal proposito, non si comprendono le ragioni della mancata estensione del beneficio ai genitori-lavoratori pubblici: è vero che si tratta della proroga di una norma già in vigore, ma il Parlamento sarebbe dovuto intervenire, come FLP peraltro aveva fortemente richiesto, per sanare questa incomprensibile e ingiusta disparità di trattamento dei lavoratori pubblici rispetto a quelli privati.

Infine, dobbiamo purtroppo registrare in termini negativi la mancata proroga fino a fine anno dell’equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal lavoro per malattia dei lavoratori fragili che, per mansione assegnata, non possono ricorrere al lavoro agile.

Archiviato dunque il faticoso e complesso iter legislativo della legge di conversione del decreto “aiuti-bis”, si pone ora concretamente il problema della urgente emanazione all’interno delle diverse Amministrazioni delle disposizioni che consentano l’applicazione immediata delle nuove norme legislative, e tra queste, di quella che consente l’impego in modalità agile dei lavoratori fragili. A tal proposito, invitiamo tutte le nostre strutture sindacali ad intervenire nelle sedi opportune per sollecitare in tal senso le proprie Amministrazioni.

E invitiamo altresì le nostre strutture sindacali a farsi parte attiva sulle questioni ancora aperte e che vanno affrontate in sede decentrata al fine di dare diritto di cittadinanza pieno allo smart-working in ambito pubblico, che il Ministro  Brunetta ha cercato in tutti i modi in questi mesi di ostacolare, per esempio con l’inaccettabile previsione, inserita prima nel  D.M. 8.10.2021 e poi anche nel DPR 24.06.2022 n. 81 sui PIAO, della prevalenza del lavoro in presenza rispetto a quello in modalità agile, atteso che la ripartizione  della prestazione lavorativa tra lavoro agile e quello in presenza è riferibile alle scelte in ambito Amministrazione e al confronto con le Parti sindacali.

Nel frattempo, il Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo decreto legge, c.d. “decreto aiuti ter”, che reca ulteriori misure per fronteggiare la crisi economica in atto, tra le quali un nuovo bonus una tantum di 150 € (e non più di 200 €), che sarà pagato a novembre p.v. ai lavoratori dipendenti e ai pensionati con redditi fino a 20mila € (e non più 35mila €), che è già stato pubblicato in G.U.  (D.L.  23.09.2022, n. 223) e dunque è già vigente. Ne riparleremo.


La Segreteria Generale FLP

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