Dal 1° Febbraio 2023, Anticipo INPS di tutto il TFS/TFR
al tasso 1% e spese ridotte rispetto agli istituti bancari
l’attesa è però per il pronunciamento della Corte Costituzionale
Davvero una buona notizia per coloro che stanno per andare in pensione o sono oramai prossimi a farlo.
Con delibera n. 219 del 9 u.s., qui allegata, il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell’INPS ha deciso di assicurare agli iscritti alla “Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” (c.d. “Fondo Credito”), e dunque a tutti i dipendenti pubblici in servizio già iscritti al predetto Fondo (ritenuta obbligatoria dello 0.35) o ai cessati dal servizio che si iscrivono (iscrizione solo telematica dal sito INPS, trattenuta 0.15), oltre alle ben note e numerose prestazioni creditizie e sociali (piccoli prestiti; borse di studio; etc. etc.), una nuova prestazione che consiste nell’anticipazione del TFS (Trattamento di Fine Servizio, c.d. “liquidazione”) e del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), applicando a detta prestazione il tasso di interesse dell’1% dell’importo erogato, a carattere fisso per tutta la durata del finanziamento, e con l’aggiunta di un ulteriore 0,50% una tantum per spese di amministrazione.
A tal proposito, con la stessa delibera, il C.d.A. dell’INPS ha adottato il relativo “Regolamento”, allegato alla stessa delibera e che contiene le condizioni e le regole per accedere all’anticipazione, che entrerà in vigore a far data dal 1 febbraio 2023.
Per comprendere la portata della novità che arriva da INPS, occorre volgere lo sguardo all’attuale quadro di situazione in materia di erogazione di TFS/TFR, che appare incredibile anche nel rapporto con quanto avviene nel settore privato, e che ha portato il Segretario Generale FLP, Marco Carlomagno, nel corso della sua intervista al quotidiano “Il Messaggero” pubblicata in data 17 agosto u.s., a parlare di una “vergogna assoluta”, un giudizio, questo, netto e inappellabile che ovviamente non possiamo non condividere.
Come noto, prima la legge 28.05.1997, n. 140 e successivamente la legge 30.07.2010, n. 122, hanno disposto il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici. Da allora, a differenza del TFR che i lavoratori privati percepiscono in tutto il suo maturato economico al momento del collocamento in pensione, il TFS e il TFR spettante ai lavoratori pubblici vengono invece erogati in tempi molto più lunghi che differiscono tra loro in ragione della causa di cessazione del rapporto di lavoro: entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso; dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, in caso di raggiungimento del limite di età oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata; dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.); infine, per chi accede alla pensione con “quota 100” o “quota 102”, il ritardo è ancora maggiore, in quanto in trattamenti di liquidazione vengono erogati solo al raggiungimento del requisito di vecchiaia (67 anni) o di quello per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne).
In aggiunta, c’è da ricordare anche che i tempi di liquidazione del TFS/TFR sono frazionati in relazione alla somma da erogare: un’unica soluzione, se l’importo è pari o inferiore a 50.000 euro; due rate annuali, se l’importo è compreso tra i 50.000 e inferiore ai 100.000 euro, la prima pari a 50.000 euro e la seconda pari all’importo residuo; tre rate annuali, se l’importo è pari o superiore a 100.000 euro. In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima rata, tempi davvero cospicui ai quali si sommano ulteriori 90 giorni per gli adempimenti istruttori, come precisato da INPS con il comunicato stampa del 26 ago u.s..
A fronte di questo quadro, vi è oggi la possibilità per i lavoratori pubblici, intervenuta solo dal 2020 e riconfermata con l’accordo Governo-ABI del 1° agosto u.s., di poter accedere all’anticipo TFS/TFR nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro, ma alcune Banche consentono anche l’anticipazione di tutto il TFS maturato certificato da INPS (“cessione ordinaria” ex DPR 180/1950). In ambedue i casi, con costi bancari attuali di molto superiori allo 0,40 previsto dall’accordo Governo ABI del 2020, e che arrivano oggi anche al 3%, e questo a causa dell’aumento attuale dei tassi di interesse e del c.d.“rendistato” che ultimamente è schizzato alle stelle.
D’altronde, non appare comunque conveniente lasciare all’INPS per così tanti anni il TFS/TFR, in quanto il rischio è di una sua pesante svalutazione a causa della forte crescita dell’inflazione. Dunque, il pensionando si troverà di fronte a questo bivio: o attendere anni per la propria liquidazione e per questo riceverla pesantemente svalutata, o ricorrere all’anticipo bancario pagando tassi d’interesse elevati.
Dunque, una palese, ingiusta e incomprensibile disparità di trattamento dei lavoratori pubblici nei confronti di quelli del settore privato, che fa il paio con altre disparità quali ad esempio, la possibilità per i privati di richiedere fino al 70% del TFR maturato per spese sanitarie, acquisto prima casa e spese in congedo, possibilità invece al momento negata del tutto ai lavoratori pubblici.
E’ dunque in questo quadro così complicato, che si colloca la decisione del C.d.A. dell’INPS di consentire ai dipendenti pubblici di ottenere dall’Istituto l’anticipo di tutto il TFS/TFR maturato al tasso fisso dell’1% per tutta la durata del finanziamento + lo 0.50% per le spese, a fronte dei ben superiori tassi e costi praticati dalle banche.
Il Regolamento allegato alla delibera del C.d.A. INPS, al quale rinviamo gli interessati, reca le condizioni e i requisiti previsti per l’accesso all’anticipazione, gli importi finanziati, i tassi d’interesse e le spese, la documentazione richiesta e le modalità per presentare le domande, che dovrà avvenire solo on line dal sito INPS e saranno accolte in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse a disposizione (chi ha un debito con l’Inps o con l’Agenzia delle Entrate non potrà accedere alla misura). Potranno accedere all’anticipo INPS i pensionati per vecchiaia, per via anticipata ex Fornero, per “quota 100”, “quota 102” e “anticipata precoci”, e anche le pensionate per “opzione donna”, sinora escluse dagli anticipi degli Istituti Bancari.
Nel registrare positivamente la novità che viene da INPS, non possiamo comunque non ricordare la “vergogna assoluta” che penalizza i lavoratori pubblici rispetto ai privati in materia di TFS/TFR.
Una palese, ingiusta e incomprensibile disparità che recentemente ha dato luogo anche a una interessantissima ordinanza del TAR Lazio, la n. 6223 pubblicata in data 17 maggio u.s., che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della dilazione nel pagamento del TFS aprendo uno scenario significativamente nuovo che alimenta prospettive che appaiono incoraggianti (ne abbiamo già riferito nel nostro precedente Notiziario n. 9 del 31 mag. u.s.).
I lavoratori attendono ora il pronunciamento della Corte Costituzionale, la cui chiamata in causa evidenzia comunque il colpevole ritardo del legislatore che sarebbe dovuto intervenire da tempo per risolvere il problema e non lo ha invece mai fatto, come denunciato più volte e da anni dalla nostra Federazione.
Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati
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