Il nuovo regolamento INPS con i termini di riscontro alle istanze di pensionamento.
L’INPS ha emanato la circolare n. 55 del 29 marzo, con la quale ha illustrato le modifiche e le innovazioni più significative contenute nel nuovo “Regolamento”, adottato dall’Istituto in data 20 dicembre 2020 a seguito dell’entrata in vigore delle norme modificative della legge 241/1990 che sono state introdotte con la legge 11.09.2020 n. 120 (conversione del c.d. decreto semplificazioni).
Il nuovo Regolamento disciplina in maniera organica la materia della definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, fissa i termini massimi di risposta dell’Istituto in merito alle istanze di collocamento in pensione presentate dai lavoratori, precisando a tal riguardo che il termine decorre dalla presentazione della domanda oppure dalla data di decorrenza del diritto (se successivo).
Nel dettaglio, a seconda delle singole tipologie di pensione, il termine risulta così fissato:
- pensione di vecchiaia: 55 giorni;
- pensione di vecchiaia in cumulo o in totalizzazione: 90 giorni;
- pensione anticipata: 55 giorni;
- pensione anticipata in cumulo o in totalizzazione: 90 giorni;
- pensione di inabilità: 85 giorni;
- pensione di inabilità in cumulo o in totalizzazione: 120 giorni;
- pensione di reversibilità: 50 giorni;
- pensione di reversibilità in cumulo o in totalizzazione: 50 giorni;
- pensione ai superstiti indiretta: 55 giorni;
- pensione ai superstiti indiretta in cumulo o in totalizzazione: 90 giorni;
- assegno ordinario d’invalidità: 85 giorni;
- pensione di invalidità specifica: 115 giorni;
- pensione privilegiata di invalidità: 115 giorni;
- pensione supplementare: 55 giorni;
- pensione fondi speciali: 85 giorni.
- riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici, il termine fissato dall’Istituto è di 85 giorni.
Nella stessa circolare, l’INPS ricorda anche che i suddetti termini vengono sospesi quando da parte dell’Istituto sia “necessaria l’acquisizione di informazioni o di certificazioni, relative a fatti, stati o qualità, provenienti da Istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell’Istituto”.
Decorso il termine di conclusione del procedimento (tenuto conto anche dell’eventuale termine di sospensione) senza che l’interessato abbia nel frattempo ricevuto alcun esito, questo potrà rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale a sua volta avrà l’obbligo di concludere il procedimento “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto”. Nel caso della pensione di vecchiaia, ad esempio, il processo andrà concluso entro i successivi 27 giorni.
Scaduto anche questo termine, l’amministrazione si espone alle conseguenze del ritardo della conclusione dei procedimenti. Tra queste c’è anche il risarcimento del danno ingiusto, escludendo però il caso in cui il ritardo sia da imputare alle Istituzioni estere eventuali parti del procedimento.
In allegato al circolare n. 55 e la deliberazione del CdA INPS con il testo del Regolamento adottato.
La Segreteria generale