Tutte le opzioni per andare in pensione nel 2025

Le regole e i requisiti. Ma sul TFS, ancora buio pesto

Con il precedente Notiziario n. 1 del 3 gennaio u.s., abbiamo dato conto delle novità introdotte con la manovra di bilancio 2025 (Legge 30.12.2024, n. 207) in materia di pensioni.

Anche allo scopo di dare risposta alle diverse sollecitazioni che ci stanno pervenendo, pensiamo sia utile fare un punto di situazione intrecciando tra loro vecchie e nuove norme al fine di operare una ricognizione sulle possibilità che il quadro normativo oggi esistente offre, in questo anno 2025, alle lavoratrici e ai lavoratori, per lasciare il mondo del lavoro e il servizio attivo e andare così finalmente in pensione.

PENSIONE DI VECCHIAIA”

Per accedere alla pensione di vecchiaia, che rappresenta l’opzione più praticata in materia di pensionamento, servono 67 anni d’età con minimo 20 anni di contributi. I predetti requisiti valgono sia per gli uomini che per le donne, per i dipendenti pubblici e privati e per i lavoratori autonomi.

Per chi rientra nel sistema contributivo, occorre aver maturato, alla data di presentazione della domanda di pensionamento, un assegno pensionistico pari almeno al valore dell’assegno sociale (oggi 538,68 €).

Il rateo decorre sin dal primo mese non essendo previste finestre mobili. Permangono anche nel corrente anno alcune deroghe rispetto ai requisiti ordinari per le pensioni di vecchiaia che vedremo di seguito.

Per le donne che ricadono nel contributivo, sconto di 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 16 mesi.

PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA

Per accedere alla pensione anticipata ordinaria, è invece necessaria una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica, con il primo rateo a tre mesi dalla maturazione del requisito in ragione della prevista “finestra mobile”.

Per gli addetti a mansioni gravose e usuranti, sia uomini che donne, l’accesso alla pensione anticipata è vincolata al raggiungimento di “quota 96,7” (età minima 61 anni e 7 mesi con 35 anni di contributi per il lavoro dipendente), mentre serve un anno d’età in più per il lavoro autonomo (“quota 97,7”).

STOP LIMITE ORDINAMENTALE 65 ANNI PER I LAVORATORI PUBBLICI

A partire dal 1° gennaio 2025, viene abolito l’obbligo da parte delle PP.AA. di collocare d’ufficio in pensione i lavoratori al raggiungimento dei 65 anni d’età che abbiano maturato nel frattempo i requisiti per il pensionamento anticipato ordinario, e pertanto il limite ordinamentale viene alzato a 67 anni, con il risultato di allungare di due anni, rispetto a prima del 2025, il pagamento del TFS.

In aggiunta, vi è la possibilità di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici fino a 70 anni, su base volontaria ed entro un limite pari al 10% delle nuove assunzioni autorizzate, allo scopo di svolgere attività di tutoraggio e affiancamento dei neoassunti, o per altre esigenze non altrimenti soddisfabili.

Per quanto riguarda il personale scolastico, il limite di età di 65 anni rimane applicabile per l’anno in corso.

QUOTA 103” (C.D. “PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE”)

Quota 103” è stata confermata anche per l’anno 2025, e consente così ai lavoratori interessati di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (62 + 41= 103) da maturarsi entro il 31.12.2024. Confermati per l’accesso a questa tipologia di pensionamento i vincoli peggiorativi introdotti nel 2024: ricalcolo interamente contributivo come per “opzione donna”, che ridurrà l’assegno pensionistico a regime di circa un 20%; importo massimo erogabile fino al raggiungimento del requisito di vecchiaia (67 anni) in misura pari a 4 volte il trattamento minimo INPS invece di 5 volte come era nel 2023, dunque fino al raggiungimento dei 67 anni si riceverà una pensione inferiore; infine, la c.d. finestra mobile”, che segna il tempo tra la maturazione del diritto a pensione e quello della sua decorrenza, pari a 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i pubblici (sino al 2023, era di 3 mesi per i privati e 6 mesi per i pubblici).

Per coloro che maturano i requisiti di “quota 103”, viene confermato altresì per il 2025 l’incentivo al posticipo del pensionamento, e dunque la possibilità per il lavoratore di restare al lavoro optando per la destinazione in busta paga della quota di contribuzione a suo carico (di regola il 9,19%), con incremento dell’importo stipendiale, che però avrà poi l’effetto di ridurre l’assegno pensionistico futuro. L’incentivo al posticipo, dal corrente anno, viene esteso anche a chi ha perfezionato i requisiti della pensione anticipata.

OPZIONE DONNA”

Opzione donna è stata prorogata a tutto il 2024, con conferma del calcolo interamente contributivo. Per accedervi, occorre: essere ricompresi in una delle tre categorie già previste dal 2023 (esuberi – dipendenti o licenziate – di aziende con tavoli di crisi aperti; caregiver familiari di conviventi disabili o non autosufficienti; inabili al lavoro al 74%); avere maturato minimo 35 anni di contributi al 31.12.2024 ed avere compiuto di 61 anni d’età, con sconto di due anni (59) per le dipendenti o licenziate di aziende in crisi con tavoli aperti, e ancora con sconto di un anno per chi ha un figlio (esce a 60 anni) e di due anni per chi ha due o più figli (esce a 59 anni). Va però utilmente precisato a tal riguardo che, per chi li avesse già maturati negli anni precedenti, varranno ancora i requisiti allora in vigore, in quanto il diritto si cristallizza.

Restano inoltre ferme le “finestre mobili” di 12 e 18 mesi, rispettivamente per dipendenti e autonome.

APE SOCIALE”.

La legge di Bilancio ne dispone la proroga a tutto il 2025, con i requisiti più restrittivi introdotti nel 2024 in ordine ad età anagrafica e alla platea interessata. Il requisito anagrafico previsto è pari a 63 anni e 5 mesi in presenza di 30 anni di contributi per tutte le fattispecie lavorative (36 anni invece solo per i lavori gravosi), mentre la platea dei lavoratori interessati ricomprende: esuberi con aziende con tavoli di crisi; caregiver familiari; inabili al 74%; lavori gravosi e pesanti come, per esempio, operai edili, autisti di mezzi pesanti, badanti, infermiere ospedaliere, maestre d’asilo, macchinisti, addetti alle pulizie).

Confermata anche nell’anno in corso la non cumulabilità con redditi di lavoro dipendente/autonomo salvo il lavoro occasionale entro max i 5mila € lordi annui. Confermato altresì che l’importo massimo dell’assegno pensionistico non potrà superare i 1.500 € lordi mensili fino a 67 anni.

LAVORATORI P.I. ISCRITTI ALLE EX CASSE CPDEL, CPS, CPI E CPUG.

Interessa i lavoratori iscritti alle ex casse CPDEL (Enti Locali), CPS (Sanitari), CPI (insegnanti asilo e scuole elementari parificate) e CPUG (Ufficiali Giudiziari). La legge di Bilancio 2024 ha modificato le tabelle delle aliquote di rendimento previdenziale introducendo coefficienti meno remunerativi (solo 2,5% per ogni anno di servizio) e dunque con pesanti penalizzazioni in ordine al ricalcolo della quota retributiva con taglio della futura pensione che sono entrati in vigore dal 1.1.2025 (vds. Notiziario n. 1 del 5 gen. 2024).

Per questi lavoratori, in aggiunta, la “finestra mobile” dall’anno in corso subirà un incremento di 4 mesi e salirà progressivamente, fino a diventare pari a 9 mesi dal 1° gennaio 2028.

PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA

Interessa quelli entrati nel mondo del lavoro dopo il 31.12.1995, c.d. “contributivi puri”. Detta opzione è

confermata anche per il 2025, servono 64 anni d’età e 20 di contributi per accedervi, con il calcolo della pensione che viene operato tutto su base contributiva. Ai fini dell’accesso a questa tipologia di pensione è

necessario aver maturato un assegno minimo di importo pari a 3 volte l’assegno sociale, ridotto a 2,8 volte per donne con un figlio e a 2,6 volte con due o più figli. E’ da notare come, dall’anno in corso, sarà possibile accedere a questa tipologia di pensione includendovi anche la rendita periodica derivante da un fondo di previdenza integrativa ai fine del raggiungimento dell’importo soglia.

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

I contributivi puri, e cioè i lavoratori con contribuzione solo a partire dal 1.1.1996, possono andare in pensione di vecchiaia a 71 anni d’età e con solo 5 anni di contributi, e comunque senza importi soglia.

PENSIONE LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori che abbiano versato almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni (c.d. lavoratori precoci) possono accedere alla pensione anticipata con un minimo di 41 anni di contributi, e dunque al netto dei requisiti d’età e di genere. Per accedervi, debbono appartenere comunque ad una delle categorie previste per Ape Social: esuberi con aziende con tavoli di crisi; caregiver familiari; inabili al 74%; lavori gravosi e pesanti come, per esempio, operai edili, autisti di mezzi pesanti, badanti, infermiere ospedaliere, maestre d’asilo, macchinisti, addetti alle pulizie). Anche per questa opzione sono previste “finestre mobili”: 3 mesi dalla maturazione del requisito per i lavoratori privati, 6 mesi per quelli pubblici.

ADEGUAMENTI

A seguito degli adeguamenti relativi alla perequazione 2024 (si veda il nostro Notiziario n. 22 del 2.12.2024), gli importi delle seguenti fattispecie sono così modificati dal 1.1.2025 (circ. INPS n. 23/2025):

    • pensione minima: € 603,40 (pari a 7.844,20 € annuali)

    • assegno sociale: € 538,68 (pari a 7.002,97 € annuali).

TFS/TFR

La legge di bilancio 2025 prevede che una parte del TFR dei neoassunti, pari a circa il 25%, venga destinata ai fondi pensione complementari. La norma potrebbe coinvolgere anche i lavoratori in attività, i quali, a differenza dei neoassunti, avranno però la possibilità di rinunciarci esplicitando la loro volontà.

A proposito di TFS, dobbiamo rilevare come, analogamente a quanto avvenuto nel 2024, anche la legge di bilancio 2025 non reca alcuna disposizione attuativa della sentenza n. 130/2023 della Corte Costituzionale, che ha affermato l’illegittimità del differimento/rateizzazione del TFS per chi “va in pensione per raggiunti limiti di età”, e conseguentemente sollecitato il legislatore a rimuovere questa condizione di inaccettabile penalizzazione del lavoro pubblico (vds. nostro Notiziario n. 15/2023).

Cosa che peraltro CSE ed FLP chiedono a gran voce da anni, insieme al totale riallineamento pubblico/privato delle norme in materia di TFS/TFR, oggi così diverse tra loro e penalizzanti per i pubblici, rispetto al quale di recente abbiamo positivamente registrato l’apertura dei Vertici politici del Ministero del Lavoro in sede di risposta a specifico quesito nel corso di un recente “question time” alla Camera.

La colpevole mancanza di risposte da parte del Governo in ordine all’attuazione della sentenza della Corte Costituzionale (non la prima, peraltro), rende necessaria la mobilitazione della categoria su questo fronte e conforta la scelta di CSE e di altre confederazioni di mettere in campo forti azioni unitarie (petizione su change.org; la presentazione di ricorsi in giudizio in sedi diverse; iniziative di sensibilizzazione sul tema, alcune già fatte e altre che seguiranno, la prima in ordine di tempo il convegno interconfederale sul TFS organizzato a Roma per il 17 p.v., e di cui entreremo più nel dettaglio con successivo Notiziario).

Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati

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